Facili Linee Guida al Trattamento delle Ustioni

OCTOPUS

L'ASSOBUS fe parte della più grande famiglia dell' OCTOPUS octo2

ASSOBUS ONLUS

L'ASSOBUS ONLUS Associazione Bambini Ustionati persegue finalità di solidarietà sociale.I suoi scopi sono la promozione ed il coordinamento della prevenzione della ricerca scientifica della cura e della riabilitazione psicologica e sociale dell'ustionato. Per la realizzazione di tale scopo l'Associazione si propone di realizzare potenziare e/o di promuovere le seguenti peculiari attività:
  • Il reciproco aiuto tra gli ustionati dopo la loro dimissione dai centri di Cura ed il reciproco aiuto tra i loro familiari.
  • La promozione anche in collaborazione con gli altri Enti od Associazioni anche professionali nell'attività di prevenzione delle ustioni.
  • La promozione e la creazione di strutture specializzate per la riabilitazione ed il recupero fisico e psicologico degli ustionati.
  • La sensibilizzazione delle autorità competenti al fine della completa integrazione delle esigenze riabilitative dell'ustionato nel Sistema Sanitario Nazionale (terapia elasto-compressiva e contact-media ortesi cure fisioterapiche esami di semeiologia cutanea cure termali).
  • La consulenza - da offrire da Enti od Istituzioni specializzate nel campo della cura e del trattamento dell'ustione nonchè della preparazione del personale addetto.
  • La pubblicazione di giornali articoli diari memorie e scritti in genere nonchè la realizzazione di mostre e manifestazioni per la sensibilizzazione dell'opinione pubblica ai problemi dei portatori di esiti di ustione e all'accettazione sociale del portatore di cicatrici deturpanti.
  • La promozione della ricerca scientifica nel settore della riabilitazione fisiatrica psicologica e sociale dell'ustionato e in quello della cicatrizzazione patologica.

Rassegna stampa su Navtej Sidhu Singh

Links ai principali articoli sulla manifestazione promossa dalla ASSOBUS e dalla OCTOPUS

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ASSOBUS ONLUS STATUTO COMPLETO

STATUTODENOMINAZIONE SEDE E DURATA

Art. 1) E’ costituita un’Associazione denominata “ASSOBUS” ONLUS.

SCOPO ASSOCIATIVO

Art. 2) L’associazione -apolitica, apartitica, aconfessionale e senza al­cun scopo di lucro- persegue esclusivamente finalità di solidarietà so­ciale.

Essa ha per scopo la promozione ed il coordinamento della preven­zio­ne, della ricerca scientifica, della cura e della riabilitazione psicolo­gica e sociale dell’ustionato. Per la realiz­zazione di tale scopo, l’Asso­ciazio­ne si propone di realizzare, potenziare e/o di promuove­re le se­guenti peculiari attività:

Il reciproco aiuto tra gli ustionati, dopo la loro dimissione dai centri di Cura, ed il reciproco aiuto tra i loro familiari.

la promozione, anche in collaborazione con gli altri Enti od Associa­zio­ni, anche professio­nali, nell’attività di prevenzione delle ustioni.

La promozione e la creazione di strutture specializzate per la riabilita­zione ed il recupero fi­sico e psicologico degli ustionati.

La sensibilizzazione delle autorità competenti al fine della completa in­tegrazione delle esi­genze riabilitative dell’ustionato nel Sistema Sa­ni­tario Nazio­nale (terapia elasto-compressiva e contact-media, ortesi, cu­re fisiote­rapiche, esami di semeiologia cutanea, cure ter­ma­li).

La consulenza - da offrire da Enti od Istituzioni specializzate nel cam­po della cura e del trat­tamento dell’ustione nonchè della preparazio­ne del personale addetto.

La pubblicazione di giornali, articoli, diari, memorie e scritti in gene­re, nonchè la realizza­zione di mostre e manifestazioni per la sensibi­lizza­zione dell’opinione pubblica ai problemi dei portatori di esiti di ustione e all’accettazione sociale del portatore di cicatrici deturpanti.

La promozione della ricerca scientifica nel settore della riabilitazione fi­siatrica, psicologica e sociale dell’ustionato e in quello della cicatriz­za­zione patologica.

L’organizzazione di convegni e altri tipi di incontri a carattere scientifi­co o organizzativo pre­feribilmente in concomitanza con l’assemblea annuale degli iscritti.

La raccolta di fondi, tramite iniziative di vario genere approvate ed in­di­rizzate dal consiglio direttivo, al fine del finanziamento delle attività precedentemente descritte.

L’associazione opera in collegamento permanente ed in rapporto dia­lettico con tutte le isti­tu­zioni, ricercando ogni possibile rapporto co­strut­tivo con le strutture sanitarie pubbliche e private, amministrative e con gli enti per cercare occasione di confronto e di aiuto recipro­co.

SEDE

Art. 3) L’associazione ha sede legale in Roma Via A. di Legge n. 49.

L’indirizzo della sede associativa potrà in qualsiasi momento essere variato dietro semplice deli­berazione del Consiglio Direttivo dell’Asso­ciazione approvata a maggioranza assoluta dei comparenti.

La durata dell’associazione è a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 4) Il patrimonio è formato:

- dal patrimonio iniziale di Euro 500,00 (cinquecento virgola zerozero), dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari de­gli associati;

- dai contributi di enti pubblici ed altre fisiche e giuridiche;

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

- da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.

ASSOCIATI

Art. 5) Possono essere associati dell’Associazione tutti coloro, perso­ne fi­siche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa do­man­da motivata, vengono ammessi dal Comitato Direttivo. All’atto di am­missione all’associazione, ogni nuovo associato dovrà versare la quo­ta associativa. Da tale versamento sono eso­ne­rati gli as­so­ciati Be­ne­meriti.

Ogni associato dovrà versare (per la prima volta all’atto dell’ammis­sio­ne e successiva­mente di anno in anno) la quota associativa nella mi­sura minima che sarà annualmente determinata dal Consiglio Diretti­vo e che è fissata per gli anni 2002 - 2003 in Eu­ro 5,00 (cin­que vir­go­la ze­rozero).

Gli associati che non avranno versato entro il 30 gennaio di ogni anno la quota annuale di associazione si intenderanno decaduti di diritto.

Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità as­sociative. E’ espressamente esclusa la tempora­neità della partecipazione alla vita associativa. L’associazione è riser­vata - in qualità di soci fondatori od ordinari - agli ustionati, ai loro fa­miliari, a tutto coloro (me­dici, paramedici, tecnici e titolari di aziende for­nitrici) che profes­sio­nalmente si interessano alle cure dell’ustionato, nonchè a tutti co­loro che - anche al di fuori delle categorie sin qui indi­cate - intendono colla­borare fattivamente per la realizzazione degli scopi dell’associa­zione.

Gli associati si distinguono in:

ASSOCIATI FONDATORI

Sono tali tutti coloro che intervengono all’atto di costituzione dell’As­sociazione, nonchè co­loro che - in qualsiasi altro futuro momento - vengano ammessi e/o designati con tale qua­lifica dal Consiglio Diret­tivo, anche in seguito a gemellaggi, confederazioni o fusioni con al­tre associazioni con analoghe finalità.

L’ammissione, immediatamente esecutiva ed operativa, prevede il versamento di una quota associativa accessoria nella misura minima che sarà annualmente determinata dall’Assemblea de­gli Asso­ciati e che è fissata per gli anni 2002 e 2003 in Euro 100,00(cento virgola zerozero).

Giusto quanto infra indicato all’articolo 9, l’eleggibilità alle cariche di­rettive dell’associazio­ne è riservata per il 55% alle categorie dei Soci Fondatori.

ASSOCIATI ORDINARI

Sono tali coloro che costituiscono la generalità degli Associati, in re­gola con il versamento della quota di ammissione e delle quote an­nuali.

ASSOCIATI BENEMERITI

Sono tali coloro che - per particolari benemerenze acquisite nei con­fronti dell’Associazione - siano qualificati come tali dal Consiglio Diret­tivo.

ASSOCIATI SOSTENITORI

Sono tutti i donatori, i tecnici e titolari di aziende fornitrici i quali do­vranno versare la quo­ta as­sociativa annuale nella misura minima che sarà annualmente determinata dal Consiglio Direttivo e che è fissata all’atto della fondazione in Euro 500,00 (cinquecento virgola zeroze­ro). Giu­sto quanto infra in­dicato all’arti­colo 9, l’eleggibilità alle ca­riche di­rettive dell’Asso­ciazio­ne è ri­servata per il 20% alle cate­gorie dei Soci Soste­nitori.

Possono far parte dell’Associazione (senza preclusione in relazione al sesso, alla razza od alle convinzioni politiche o religiose) le perso­ne che vengono discrezionalmente ammesse dal Consiglio Direttivo a se­guito di inoltro di domanda di ammissione, o a seguito di pre­senta­zione di almeno due soci.

Per l’eventuale rifiuto all’accoglimento della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo non è tenuto a fornire motivazioni se non even­tualmente richiesto agli Associati in sede di Assemblea.

La qualifica di associato comporta l’accettazione di tutte le norme con­tenute nel­lo Statuto As­sociativo (e nell’eventuale normativa rego­la­mentare stabi­lita dal Consiglio Direttivo), non­ché personale impe­gno ad ope­rare per la migliore realizzazione degli scopi associativi.

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Art. 6) La qualità di associato si perde per decesso, decadenza, esclu­sione.

Decadenza.

E’ pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non provvedono ai versa­menti dovuti all’Associazione entro il 30 gennaio di ogni anno .

Esclusione

- Sono esclusi dall’associazione gli Associati dichiarati interdetti, ina­bilitati o fal­liti e/o nei cui confron­ti vengano emesse sentenze di con­dan­na pe­na­le per reati dolosi: per tali fattispecie, l’e­sclu­sione opera di di­ritto a se­guito di semplice accertamento del Consiglio Direttivo.

- Possono essere esclusi dall’Associazione tutti gli associati i cui com­portamenti, anche pri­vati, siano contrari e/o in contrasto agli sco­pi del­l’Associazione, ovvero siano suscettibili di nuocere all’immagine ed al buon nome dell’Associazione stessa.

- Possono essere esclusi dall’Associazione tutti gli Associati che non ottemperano alle di­sposizioni statutarie o dei regolamenti o alle deli­bere assem­bleari o del Comitato Direttivo.

L’esclusione è decretata con provvedimento motivato assunto dal Consiglio Direttivo a maggioranza asso­lu­ta dei suoi mem­bri, ed è co­muni­ca­ta a cura del Consi­glio stesso mediante spedizione di let­te­ra rac­co­man­data.

I soci esclusi o decaduti in nessun caso potranno richie­dere liquida­zione o rimborsi e nulla a loro dovuto a nessun titolo dal­l’As­so­cia­zio­ne.

ORGANI SOCIALI

Art. 7) Sono organi dell’Associazione:

- l’assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

Art. 8) Gli associati formano l’Assemblea. L’assemblea è convocata dal Pre­si­den­te una vol­ta l’anno. Può altresì essere convocata in se­duta straor­di­naria in qualsiasi altro momento dietro semplice delibe­razione del Consiglio Direttivo. Deve essere convocata inoltre quando ne ven­ga fat­ta ri­chie­sta scrit­ta e motivata dal Collegio dei revisori ovvero da tanti As­sociati che rap­pre­sentino al­meno un terzo della base as­so­ciativa.

Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima con­vocazione è neces­sario che siano presenti o rappresentati alme­no la metà degli as­sociati e le delibere sa­ranno pre­se a maggioranza dei vo­ti.

Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualun­que sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggio­ranza sem­plice .L’Assemblea si radunerà almeno una volta all’anno. Spetta all’As­semblea deliberare in me­rito:

- all’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- alla nomina del Collegio dei Revisori;

- all’approvazione e alla modificazione dello statuto e di regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intendesse sot­to­porre.

L’Assemblea è convocata mediante avviso apposto presso la sede so­ciale almeno quindici giorni prima di quel­lo fissa­to per l’adunanza e pubblicazione sul sito Web dell’Associazione stessa.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea solo da altro as­so­cia­to. Tut­ta­via nessun associato può rappresentare più di altri due as­so­ciati. Cia­scun associato ha diritto ad un voto. L’assem­blea degli As­so­ciati rap­pre­senta l’Università degli Associati, e le sue deliberazio­ni vincola­no tutti gli Associati ancorché as­senti o dis­sen­zien­ti.

Possono partecipare all’assemblea tutti gli Associati Fondatori, Bene­meriti ed Ordinari, che siano in regola con il versamento delle quote dovute all’associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 9) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di mem­bri va­riabile da tre a nove.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed even­tual­mente un Vice Presi­den­te.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissio­ni, il Co­mitato può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla sca­denza del­l’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straor­di­na­ria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad ec­ce­zio­ne di quelli che la legge o lo statuto riser­vano all’Assem­blea. Prov­vede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consunti­vo e li sot­topone all’approvazione dell’Assemblea.

Determina le quote associative e stabilisce le modalità per il reperi­men­to dei fondi neces­sari per le spese ordinarie e straordinarie di ge­stione.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disci­pli­na­re e organizzare l’attività della Associazione che dovrà essere sotto­po­sto all’Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi mem­bri; è convocato dal Pre­sidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno otto giorni prima della riu­nio­ne, mediante comu­ni­cazione scritta inviata tramite lettera, tele­gram­ma, fax o E-mail.

In caso di urgenza almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Spetta al Consiglio Direttivo tra l’altro l’emanazione di Regolamenti In­terni dell’Associazio­ne, l’istituzione di COMITATI ORGANIZZATIVI e/o COMITATI ONORARI previa determi­nazione del numero dei loro com­ponenti e delle relative mansioni, e la designazione di Coordi­na­to­ri dei gruppi di attività e di ricerca.

I componenti del Consiglio Direttivo debbono essere per il 55% Asso­ciati Fondatori e per il 20% soci sostenitori.

PRESIDENTE

Art. 10) Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vicepresi­dente, ha la legale rap­presentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giu­di­zio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo. Il Presi­den­te del Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta in se­de di atto co­stitutivo dell’Associazione e dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11) Il Collegio dei Revisori è nominato dall’Assemblea qualora la stessa lo ritenga ne­cessario. E’ composto di tre membri, con idonea capacità professionale, anche non asso­ciati, la cui funzione è control­lare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della ap­provazione del Bi­lancio consuntivo.

BILANCIO

Art. 12) L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Di­rettivo sottoporrà all’Assemblea il bilancio con­sun­tivo relativo all’anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilan­cio pre­ventivo relativo all’anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non ver­ranno distribuiti, nean­che in modo indiretto, durante la vita dell’Asso­ciazione, salvo che la destinazione o distri­buzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per leg­ge, sta­tuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttu­ra.

SEGRETARIO E TESORIERE

Art. 13) Il Segretario è eletto tra i soci Fondatori dalla maggioranza as­soluta dei membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario esegue le deli­berazioni del Consiglio e cura la tenuta dei verbali assembleari e con­siliari, la corrispondenza ordinaria dell’Associazione e la con­ser­vazio­ne di tutti i do­cumenti e le carte dell’Associazione.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità dell’Associazione, e sovrin­tende all’amministra­zione dei beni sociali, alla conservazione di tutto il patrimonio materiale dell’Associazione stessa; cura l’incasso delle quo­te e dei contributi e di qualsiasi altra somma che spetti al­l’Asso­cia­zione, ed effettua tutti i dovuti pagamenti ai creditori, compila i bi­lanci preventivi e consuntivi che sottopone al Consiglio Direttivo.

GRATUITA’ DELLE CARICHE

Art. 14) Tutte le cariche associative sono gratuite.

Potranno essere riconosciuti (se debitamente documentati) soltanto rimborsi per spese ef­fettivamente sostenute per ragioni d’ufficio.

NORMA DI RINVIO

Art. 15) L’associazione “ASSOBUS” ONLUS può federarsi con fede­ra­zio­ni na­zionali ed internazio­nali che perseguono analoghe finalità mante­nen­do però la propria individualità.

Per modificare il presente statuto sono necessari i due terzi dei pareri favorevoli del Consi­glio Direttivo e la ratifica dell’Assemblea degli As­sociati

NORMA DI CHIUSURA

Art. 16)- L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27c.c.:

a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;

b) per le altre cause all’art. 27cc.

In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il pa­trimonio sarà devo­luto ad altra organizzazione non lucrativa di utili­tà so­ciale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo di­versa de­stinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scio­glimen­to.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al­le norme del codice ci­vile e alle leggi in materia.